mercoledì 13 aprile 2011

30 aprile 2011: concerto Nazirock a Sansepolcro



Nel bel mezzo della campagna elettorale per il rinnovo dell'amministrazione della vicina Sansepolcro, è stata organizzata una serata musicale "alternativa", ovvero di musica dichiaratamente nazista, o perlomeno di ispirazione nazistoide.
Se ne parla su Facebook (ringrazio coloro che lo hanno segnalato), e girando sul web se ne trova conferma sul sito dei due gruppi musicali che "allieteranno la serata": i "Delenda Cartagho" e i "Legittima Offesa". I primi hanno messo online anche il manifesto dell'iniziativa, dove non è indicata la sede del concerto.
Sempre su Facebook si è formato il gruppo di coloro che vogliono impedire la manifestazione, alla luce della legislazione italiana vigente che propone ancora il reato di apologia del fascismo. Penso che questa sia la strada da seguire, quindi spero che gli enti preposti e le forze dell'ordine intervengano, affinché questa manifestazione non abbia luogo.


Con l'occasione invito i cittadini a diffondere la notizia, segnalando l'iniziativa agli organi di stampa e all'amministrazione locale, a partire dai candidati alle prossime elezioni comunali.


A tale riguardo ricordo il grande contributo della città di Sansepolcro alla Resistenza contro il nazifascismo, citando la motivazione per l'attribuzione della Medaglia d'Argento:
Medaglia d'argento al valor militare
«Città posta nell'alta valle del Tevere, appartata dalle grandi linee di comunicazione, San Sepolcro, già forza propulsiva nella lotta al fascismo, non esitò, dopo l'otto settembre 1943, nelle sue scelte, aiutando centinaia di detenuti politici italiani e jugoslavi, evasi in massa dal campo di concentramento di Renicci, proteggendo ex prigionieri di guerra anglo-americani e concorrendo alla organizzazione delle formazioni partigiane della zona. In particolare, la lotta armata contro l'oppressore esplose il 19 marzo 1944, quando la popolazione, sostenuta da un reparto partigiano, si ribellò alle prepotenze dei repubblichini. Lo stesso reparto, alcuni giorni dopo, nella zona di Villa Santinelli, venne attaccato da preponderanti forze nazi-fasciste dotate di armi pesanti e mezzi blindati, e dopo strenua lotta dovette soccombere. I superstiti, malgrado l'esplicita ammirazione destata negli assedianti, furono immediatamente fucilati. L'ultimo e più significativo contributo di San Sepolcro alla lotta di liberazione fu l'arruolamento volontario di numerosi partigiani e giovani della zona nei gruppi di combattimento del rinnovato Esercito italiano, coi quali parteciparono onorevolmente alle ultime fasi della lotta per la libertà d'Italia.»
Sansepolcro, 8 settembre 1943 - 4 settembre 1944


Ricordo anche la cosiddetta "Legge Scelba", tuttora in vigore sul territorio italiano
Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.
Art. 1 - (Riorganizzazione del disciolto partito fascista).
Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, princìpi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.
Art. 2 - Sanzioni penali
Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell’art. 1, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da due a venti milioni di lire .Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.000.000 a 10.000.000 di lire .Se l’associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate .L’organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilità di armi o esplosivi ovunque siano custoditi .Fermo il disposto dell’art. 29, comma primo, del Codice penale, la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell’art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del Codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti dall’art. 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale.
Art. 3 - Scioglimento e confisca dei beni 
Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l’interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell’associazione, del movimento o del gruppo.Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell’art. 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell’art. 77 della Costituzione. 

Art. 4 - Apologia del fascismo
Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità ideate nell’art. 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000. .Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni .La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da 1.000.000 a 4.000.000 di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa.La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell’art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale, per usi periodo di cinque anni. 
 Art. 5 - Manifestazioni fasciste
Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da 400.000 a 1.000.000 lire .Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell’art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni.
Art. 5-bis
Per i reati previsti dall’art. 2 della presente legge è obbligatoria l’emissione del mandato di cattura.
Art. 6 - Aggravamento di pene
Le pene sono aumentate quando i colpevoli abbiano ricoperto una delle cariche indicate dall’art. 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, o risultino condannati per collaborazionismo ancorchè amnistiati.Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l’associazione, il movimento, il gruppo o la stampa .
Art. 7 - Competenza e procedimenti
La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al Tribunale.
Art. 8 - (Provvedimenti cautelari in materia di stampa).
Anche prima dell’inizio dell’azione penale, l’autorità giudiziaria può disporre il sequestro dei giornali, delle pubblicazioni o degli stampati nell’ipotesi del delitto preveduto dall’art. 4 della presente legge.Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni periodiche può essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, farne denuncia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione dell’efficacia della registrazione, stabilita dall’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per un periodo da tre mesi a un anno e, in caso di recidiva, da sei mesi a tre anni.
Art. 9 - (Pubblicazioni sull’attività antidemocratica del fascismo).
La Presidenza del Consiglio bandisce concorsi per la compilazione di cronache dell’azione fascista, sui temi e secondo le norme stabilite da una Commissione di dieci membri, nominati dai Presidenti delle due Camere, presieduta dal Ministro per la pubblica istruzione, allo scopo di far conoscere in forma obbiettiva ai cittadini e particolarmente ai giovani delle scuole, per i quali dovranno compilarsi apposite pubblicazioni da adottare per l’insegnamento, l’attività antidemocratica del fascismo.La spesa per i premi dei concorsi, per la stampa e la diffusione è a carico dei capitoli degli stati di previsione della spesa per acquisto e stampa di pubblicazioni della Presidenza del Consiglio e del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 10 - (Norme di coordinamento e finali).
Le disposizioni della presente legge si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice penale.Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti la repressione dell’attività fascista, in quanto incompatibili con la presente legge.La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Viva l'Italia libera e democratica


Se qualcuno volesse un assaggio dei gruppi musicanati in questione, può reperire alcuni filmati su Youtube, ad esempio:




per maggior dettaglio, riporto (con ripugnanza) il testo completo dell'opera musicale eseguita nel video:

Celerini e poliziotti, DIGOS e carabinieri

Per me non c'è differenza: siete tutti delle merde!
A.C.A.B., A.C.A.B., A.C.A.B.!
All cops are bastards!

La tua legge mi fa schifo e mi fai schifo pure te
Sei un vigliacco senza onore, sei soltanto un infamone!
A.C.A.B., A.C.A.B., A.C.A.B.!
All cops are bastards!

No, non sono certo io che ti devo rispettare
Non mi rompere le palle o te la farò pagare!
A.C.A.B., A.C.A.B., A.C.A.B.!
All cops are bastards!

A.C.A.B., A.C.A.B., A.C.A.B.!
All cops are bastards!
A.C.A.B., A.C.A.B., A.C.A.B.!
All cops are bastards!

A.C.A.B., A.C.A.B., A.C.A.B.!
Sbirri bastardi, merde!

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