Statuto del PD Umbria

Statuto Regionale
approvato all’unanimità dalla Assemblea Regionale il 24 ottobre 2008



Il presente Statuto deve essere approvato definitivamente dalla 
Commissione Nazionale di Garanzia Statutaria

Capo I
Valori e Principi


Articolo 1
(valori e principi)
1 - Il Partito Democratico dell’Umbria si ispira ai valori e ai principi affermati dalla
Costituzione della Repubblica nata dalla Resistenza antifascista e antinazista e
dal Manifesto approvato dalla Assemblea Costituente nazionale e fa riferimento
alle idee e alle testimonianze che hanno segnato la storia della nostra regione e
delle sue popolazioni sui temi della pace e della prospettiva europeista, così
come su quelli dell’apertura e dell’accoglienza, rivolti all’inclusione e alla
coesione sociale in un ambiente caratterizzato da un diffuso senso comunitario.
Affermando questi valori – nel riconoscimento della sussidiarietà, cioè della
autonoma responsabilità dei soggetti intermedi, e nell’impegno per il buon
governo e per il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche – il PD
dell’Umbria persegue la crescita civile, culturale, sociale ed economica della
comunità regionale e delle comunità locali.
2 - Il PD finalizza le forme della propria organizzazione e della propria iniziativa
politica alla promozione della più ampia partecipazione delle cittadine/i ad ogni
ambito della vita democratica ed associativa, quale condizione fondamentale
per concorrere alla crescita della società umbra, come collettività aperta,
consapevole, responsabile.
3 - Il Pd riconosce e rispetta il pluralismo delle opinioni culturali e delle posizioni
politiche al suo interno come parte essenziale della sua vita democratica,
riconoscendo loro pari dignità.
4 - Il PD promuove una visione unitaria e integrata del pluralismo della comunità
regionale, delle sue città e dei suoi territori, e si impegna a rafforzare,
innovandolo, il rapporto tra politica, istituzioni e società per il perseguimento
del bene comune.
5 - Il PD si impegna a rimuovere gli ostacoli nella vita politica e sociale, che non
consentono di raggiungere l’obiettivo della pari dignità e delle pari opportunità
senza discriminazioni di genere, età, convinzione religiosa, disabilità,
orientamento sessuale e origine etnica. Il PD riconoscendo priorità alle
tematiche del lavoro, quale strumento e garanzia essenziale per il
raggiungimento di tali obiettivi di realizzazione della persona e insieme di
crescita della società, si impegna ad affermarle nel dibattito culturale e politico e
a realizzarle nella legislazione regionale e nell’azione amministrativa degli enti
locali.
6 - Il PD si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena
partecipazione politica delle donne. Assicura, a tutti i livelli, la presenza paritaria
di donne e di uomini nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi, pena la loro
invalidazione da parte degli organismi di garanzia. Favorisce la pluralità fra i
generi nelle candidature per le assemblee e assicura le risorse finanziarie al fine
di promuovere la partecipazione attiva delle donne alla politica.
7 - Il PD dell’Umbria, nel quadro dei principi fondamentali stabiliti dallo Statuto
nazionale, è un partito a struttura federale e come tale è organizzato ad ogni
livello, al fine di perseguire una prospettiva solidale e, al tempo stesso,
autonomistica, richiamandosi a movimenti ed esperienze che in Umbria hanno
trovato espressione ben prima della nascita delle Regioni a statuto ordinario.


Articolo 2
(principi della democrazia interna)
1 - Il Partito Democratico è costituito da elettori e iscritti ed è fondato sul principio
delle pari opportunità nelle forme e modalità previste dal presente Statuto
nonché da quelle stabilite dallo Statuto nazionale.
2 - Il PD, nell’avanzare la propria proposta e il proprio programma di governo per
l’Umbria e per le sue comunità locali, si impegna a realizzarlo con coerenza nelle
istituzioni, al servizio di tutti i cittadini.
3 - Il PD promuove la trasparenza e il ricambio nelle cariche politiche e istituzionali.
Le candidature e gli incarichi sono regolati dal codice etico e dalle norme
statutarie che, ad ogni livello di partito e per ogni ambito istituzionale,
assicurano la contendibilità degli incarichi e fissano limiti al cumulo e alla
reiterazione dei mandati. Devono attenersi al medesimo codice etico gli eletti
nelle istituzioni iscritti al PD, in occasione delle nomine che ad essi competono,
ispirandosi ai criteri del merito e della competenza.
4 - Il PD organizza un sistema di comunicazioni adeguato a favorire il dibattito
interno e a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale
scopo. Le informazioni sulla sua vita interna, compreso il bilancio, nonché sulle
riunioni e deliberazioni degli organismi dirigenti, saranno rese liberamente
accessibili.
5 - Il PD promuove la circolazione delle idee e delle opinioni e l’elaborazione
collettiva degli indirizzi politico-programmatici; favorisce il confronto tra
posizioni politiche e culturali; si propone la crescita delle competenze e delle
capacità di direzione politica, anche attraverso iniziative e strumenti di studio e
di formazione.
Capo II
Soggetti fondamentali della
vita democratica del partito




Articolo 3
(soggetti fondamentali della vita democratica del partito: iscritti ed elettori)
1 - Il PD è aperto a gradi diversificati di impegno e a molteplici forme di
partecipazione. Ai fini del presente Statuto, vengono identificati due soggetti
della vita democratica interna: gli iscritti e gli elettori.
Per “iscritte/iscritti” si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani,
nonché cittadine e cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia, ovvero
cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, si
iscrivono al partito, sottoscrivendo il Manifesto dei valori, lo Statuto nazionale, il
Codice etico e accettando di essere registrati nell’Anagrafe degli iscritti e delle
iscritte.
2 - Ai fini del presente Statuto, ove non diversamente indicato, per
“elettori/elettrici” si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani
nonché cittadine e cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia, cittadine e
cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, dichiarino di
riconoscersi nella proposta politica del Partito Democratico, di sostenerlo alle
elezioni e accettino di essere registrate nell’Albo delle elettrici e degli elettori.
3 - L’iscrizione al partito così come la registrazione nell’Albo degli elettori e delle
elettrici possono avvenire anche per via telematica, sono individuali e sono
perfezionabili a partire dal compimento del sedicesimo anno di età. La
composizione e la tenuta dell’Albo degli elettori come dell’Anagrafe degli iscritti,
sono sottoposte al controllo degli organi di garanzia ai diversi livelli, al fine di
contrastare ingerenze nell’attività associativa del partito, di garantirne
l’autonomia politica e assicurare la trasparenza delle sue attività. L’Assemblea
regionale approva un apposito Regolamento.
Sono escluse dalla registrazione nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli
elettori le persone che siano iscritte ad altri partiti politici o aderiscano a gruppi
di altri partiti all’interno di organi istituzionali elettivi.
4 - I diritti e i doveri di elettori ed iscritti, e le modalità di iscrizione al partito, sono
quelli descritti ai commi 4, 5, 6, 7, 8 dell’Art. 3 dello Statuto nazionale.
5 - Il PD assicura, a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e di uomini nei suoi
organismi, pena la loro invalidazione da parte degli organismi di garanzia.
6 - Il PD valorizza la partecipazione dei giovani all’impegno politico, promuovendo
una adeguata rappresentanza di generazione nelle istituzioni e negli organi del
partito.
7 - Il PD sostiene la propria organizzazione e la propria iniziativa politica con
l’autofinanziamento. Gli iscritti e le iscritte contribuiscono al finanziamento del
partito con il versamento della quota annuale di iscrizione, con il volontariato di
partecipazione alle campagne elettorali, alle feste di partito e alle iniziative
politiche. Le elettrici e gli elettori contribuiscono al finanziamento del partito
con la partecipazione a specifiche campagne di sottoscrizione o con il
volontariato nelle attività delle campagne elettorali, delle feste e delle varie
iniziative politiche.
Gli eletti nei vari livelli e organi istituzionali hanno il dovere di contribuire al
finanziamento del partito versando una quota delle indennità e degli
emolumenti derivanti dalla carica ricoperta, secondo i criteri stabiliti nel
Regolamento finanziario regionale.


Capo III
Struttura Federale del Partito


Articolo 4
(Circoli)
1 - I Circoli costituiscono le unità di base attraverso cui gli iscritti e gli elettori
partecipano alla vita del partito. Essi si distinguono in circoli su base territoriale,
legati al luogo di residenza, e in circoli di ambiente, legati alla sede di lavoro o di
studio. In ciascuna porzione del territorio e in riferimento a ciascuna sede di
lavoro o di studio, può essere costituito un solo Circolo. In caso di partecipazione
contemporanea ad un Circolo territoriale e ad un Circolo d’ambiente, fermo
restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed alla elezione degli
organi dirigenti di entrambi, l’iscritto deve indicare presso quale dei due Circoli
intenda esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto.
Gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, alle attività dei Circoli.
2 - Viene promossa la costituzione di almeno un Circolo territoriale per ogni
Comune e per ciascuno dei quartieri o circoscrizioni di decentramento nei
Comuni dove sono previsti.
3 - I Circoli hanno una Assemblea degli iscritti, un Comitato direttivo e un Segretario
eletto dagli iscritti con voto segreto. L’organizzazione e il funzionamento dei
Circoli sono disciplinati da Regolamenti approvati dalla Assemblea dell’Unione
provinciale di riferimento.
4 - Resta ferma la facoltà, prevista dallo Statuto nazionale, di iscriversi a Circoli online,
costituiti sulla rete Internet, ai quali è possibile aderire indipendentemente
dalla sede di residenza, di lavoro o di studio. Gli iscritti ai Circoli on-line, fermo
restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all’elezione degli
organi dirigenti di questi, devono comunque indicare il Circolo territoriale o di
ambiente dove esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto.


Articolo 5
(Unioni comunali)
1 - Nei Comuni in cui sono presenti più Circoli, è istituita l’Unione comunale del
Partito Democratico.
2 - Organi delle Unioni Comunali sono l’Assemblea, la Direzione, il Segretario, il
Tesoriere e la Commissione di Garanzia.
3 - L’Assemblea dell’Unione comunale è costituita da rappresentanti eletti da
ciascun circolo, in base al numero degli iscritti. L’Assemblea elegge con voto
segreto il Segretario.


Articolo 6
(Livelli territoriali infraregionali)
1 - Il Partito Democratico dell’Umbria è organizzato, nella sua articolazione
territoriale, in Circoli, Unioni comunali e Unioni provinciali.
2 - Le Unioni provinciali corrispondono alle Circoscrizioni amministrative delle
Province di Perugia e di Terni.
3 - Organi delle Unioni Provinciali sono: l’Assemblea, la Direzione, il Segretario, il
Tesoriere, l’Esecutivo e la Commissione di garanzia.
4 - L’Assemblea e il Segretario dell’Unione Provinciale sono eletti dagli iscritti,
secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale provinciale.
5 - L’Assemblea regionale, su iniziativa motivata e unitaria delle istanze di partito dei
Comuni che condividano problematiche territoriali, sociali ed economiche
complementari ed omogenee, può istituire, con voto favorevole della
maggioranza degli aventi diritto, livelli di direzione politica congressualmente
costituiti e denominati Unioni intercomunali, finalizzati in particolare ad
assicurare al partito:
- una tempestiva capacità di elaborazione, di proposta e di iniziativa politica
sugli specifici problemi di rilevanza generale dell’area di riferimento;
- una significativa modalità di sperimentazione e selezione della classe
dirigente;
- una efficace presenza nelle istituzioni e nella società civile del territorio.
6 - In ogni caso le Unioni comunali possono – informandone i livelli
territorialmente superiori – organizzare fra loro o anche con Unioni comunali di
regioni contigue, forme di collaborazione e coordinamento finalizzate alla
migliore efficacia dell’iniziativa del partito sulle politiche pubbliche di comune
interesse.


Articolo 7
(Autonomia delle Unioni provinciali e dei livelli locali)
1 - Le Unioni provinciali e le altre articolazioni locali hanno autonomia politica,
programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente
Statuto non riservi alla competenza degli organi regionali, comprese le alleanze
politiche ed elettorali a livello provinciale e comunale. Nel caso di decisioni che
comportino una alleanza politica con partiti non coalizzati con il Partito
Democratico in ambito nazionale o che comunque possano entrare in contrasto
con l’indirizzo politico-programmatico scelto a livello regionale, l’organo
territoriale competente è tenuto ad informare preventivamente il Segretario
regionale. In caso di rilievi o di richiesta di riesame della decisione, gli organi che
l’hanno adottata sono tenuti a rispondere, motivandola in modo esaustivo.
2 - Gli organi regionali intervengono comunque negli ambiti riservati ai livelli
territoriali e locali ove gli effetti delle loro azioni e dei comportamenti di iscritti e
dirigenti possano pregiudicare i valori fondamentali del partito definiti dal
Manifesto e dal Codice Etico.


Articolo 8
(Poteri sostitutivi)
1 - Per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, in caso di
necessità o di grave danno al partito in seguito a ripetute violazioni statutarie o di
gravi ripetute omissioni, previa richiesta del quaranta per cento dei membri
dell’Assemblea corrispondente, sentito il parere della relativa Commissione di
garanzia, il Segretario regionale, su conforme delibera della Direzione regionale,
può convocare una elezione anticipata dell’Assemblea e del Segretario dell’Unione
Provinciale, nominando allo stesso tempo un organo collegiale di carattere
commissariale. Nel caso in cui analoghe violazioni od omissioni si verifichino a
livello locale, interviene la Direzione dell’Unione Provinciale, d’intesa con la
Direzione regionale, ove si tratti di capoluoghi.
2 - In caso di ripetute violazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni, con la
medesima procedura può essere nominato un organo commissariale ad acta, per
un periodo non superiore a sei mesi.
3 - Avverso le determinazioni di cui ai due commi precedenti, si può ricorrere
presentando una istanza al Segretario regionale, il quale sentita la Direzione e la
Commissione di Garanzia regionale, si pronuncia entro trenta giorni dalla
presentazione dell’istanza.


Capo IV
Organi regionali del Partito:
composizione, formazione e funzioni
Articolo 9
(Organi regionali del Partito)
1 - Sono organi del Partito Democratico dell’Umbria:
a) l’Assemblea Regionale;
b) la Direzione Regionale;
c) il Segretario regionale;
d) l’Esecutivo;
e) il Tesoriere;
f) la Commissione regionale di garanzia.


Gli organi del partito possono attivare, come strumenti e luoghi di ulteriore
confronto e partecipazione, Conferenze di Segretari di Circolo, di Unione
Comunale, di Unione Provinciale o territoriale, di eletti ed amministratori, in
collegamento anche con la rete dei forum e con le loro iniziative.
2 - Le deliberazioni delle Assemblee e delle Direzioni di ogni livello sono valide se
assunte nel rispetto del numero legale, cioè con la presenza e la partecipazione al
voto della maggioranza degli aventi diritto. I rispettivi Regolamenti ne disciplinano
le modalità di verifica.
3 - Tutti i Regolamenti degli organi sono approvati con il consenso della maggioranza
dei componenti dell’organo deliberante.


Articolo 10
(Segretario o Segretaria regionale)
1 - Il Segretario Regionale rappresenta il partito e ne esprime l’indirizzo politico, sulla
base della piattaforma politico-programmatica approvata al momento della sua
elezione. Il mandato del Segretario regionale dura quattro anni.
2 - Se il Segretario regionale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato,
vale quanto previsto dal successivo Art. 16, comma 8.
3 - Il Segretario regionale in carica non può essere rieletto qualora abbia ricoperto
l’incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni.


Articolo 11
(il Vice Segretario regionale)
1 - Il Segretario regionale, all’atto della sua proclamazione, può proporre alla
Assemblea regionale l’elezione di un Vice Segretario che avviene per voto palese a
maggioranza dei voti validi.
2 - Il Vice Segretario svolge funzioni delegate dal Segretario.


Articolo 12
(Assemblea Regionale)
1 - L’Assemblea regionale è composta da 250 rappresentanti che vengono eletti, nelle
circoscrizioni e collegi previsti dal Regolamento elettorale, in proporzione ai voti
ricevuti dal partito nei diversi collegi nelle ultime elezioni politiche secondo le
modalità previste dal successivo Art. 16 nonché da:
a) il Segretario regionale, nonché il Vice Segretario ove nominato;
b) il Tesoriere regionale;
c) i Segretari delle Unioni Provinciali;
d) il capogruppo in Consiglio Regionale;
e) il Presidente della Regione, se iscritto al partito;
f) il Coordinatore dell’organizzazione giovanile;
g) la Coordinatrice della Conferenza permanente delle donne;
h) i candidati a Segretario regionale che abbiano conseguito un numero di
consensi pari almeno al 5% dei voti espressi nella consultazione aperta a tutti
gli elettori.
2 - Se non eletti ai sensi del comma precedente, partecipano all’Assemblea, con
diritto di parola, i Sindaci dei Comuni capoluogo, i Presidenti di Provincia, i
Consiglieri regionali e i Parlamentari nazionali ed europei eletti nelle liste del PD.
3 - L’Assemblea regionale ha competenza in materia di indirizzo generale della
politica del partito nella regione.
4 - L’Assemblea regionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso la
discussione e il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni. Organizza il proprio
lavoro sia attraverso riunioni plenarie sia attraverso commissioni permanenti o
temporanee.
5 - Il funzionamento dell’Assemblea regionale e le modalità di formazione delle
decisioni sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dalla Assemblea
regionale. Nel Regolamento vengono rispettati i seguenti principi:
a) convocazioni effettuate con preavviso minimo di 10 giorni, ridotto in
casi di urgenza motivata;
b) pubblicità delle sedute;
c) invio preventivo dei documenti da sottoporre ad approvazione;
d) verbalizzazione delle sedute;
e) decadenza dei componenti dell’Assemblea, nel caso di tre assenze non
giustificate;
f) scrutinio segreto su votazioni che riguardino singole persone;
g) validità delle deliberazioni collegata al rispetto di quanto previsto dal
comma 2 del precedente Art. 9.
6 - L’Assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente. Nel caso in cui
nessun candidato abbia conseguito un numero di voti almeno pari alla
maggioranza dei componenti, si procede immediatamente ad una seconda
votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati.
7 - Il Presidente dell’Assemblea regionale è eletto per la durata del mandato
dell’Assemblea stessa. L’Ufficio di Presidenza è composto al massimo da 5
componenti eletti dalla Assemblea Regionale, rispettando i criteri della
rappresentanza di genere e del pluralismo interno al partito.
8 - Su richiesta motivata del 15% dei componenti, l’Assemblea può esprimere un voto
di sfiducia nei confronti del Presidente. Qualora la mozione di sfiducia sia
approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti della Assemblea, si procede
alla elezione di un nuovo Presidente con le modalità previste dal comma
precedente.
9 - L’Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno due volte
all’anno. In via straordinaria deve essere convocata dal suo Presidente se lo
richiedono almeno un decimo dei suoi componenti, entro venti giorni dalla
presentazione della richiesta.
10 - L’Assemblea regionale può, su mozione motivata approvata con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario regionale.
Se l’Assemblea sfiducia il Segretario si procede a nuove elezioni per l’Assemblea e
il Segretario.
11 - Il Presidente stabilisce l’ordine del giorno della Assemblea, previa concertazione
con il Segretario Regionale. Raccoglie istanze, mozioni e interpellanze inoltrate
dai componenti della Assemblea, che andranno a integrare l’ordine del giorno
successivo alla data di presentazione delle stesse. Garantisce la corretta stesura
del verbale e stabilisce la data dalla quale lo stesso è consultabile.


Articolo 13
(durata dei mandati del Segretario e dell’Assemblea regionale)
1 - I mandati di Segretario regionale del partito e di componente della Assemblea
regionale durano quattro anni.
2 - Il Presidente dell’Assemblea regionale indice l’elezione dell’Assemblea e del
Segretario sei mesi prima della scadenza del mandato. Quando ricorrono i casi di
scioglimento anticipato dell’Assemblea previsti dal presente Statuto, il Presidente
dell’Assemblea indice l’elezione entro i tre mesi successivi.


Articolo 14
(Esecutivo regionale)
1 - L’Esecutivo regionale è l’organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha
funzioni esecutive.
2 - L’Esecutivo regionale è composto da non più di 15 membri, nominati dal
Segretario, che ne dà comunicazione alla Assemblea nella prima seduta
successiva. Il Segretario può revocare la nomina dei componenti, dandone
motivata comunicazione all’assemblea.
Fanno parte dell’Esecutivo regionale il Tesoriere e il responsabile organizzativo
regionale, nonché, ove nominato, il Vice Segretario regionale. Alle sedute
dell’Esecutivo Regionale sono invitati la Coordinatrice della Conferenza
permanente delle donne e il Coordinatore dell’organizzazione giovanile.
3 - L’Esecutivo è convocato dal Segretario regionale.


Articolo 15
(Direzione regionale)
1 - La Direzione regionale è organo di indirizzo politico, nonché di attuazione degli
indirizzi generali dell’Assemblea regionale. La Direzione, ai sensi del proprio
Regolamento, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni,
ordini del giorno, risoluzioni politiche. La Direzione approva i Regolamenti in
materia di organizzazione e funzionamento degli organi regionali del partito e
definisce, nel rispetto dei principi essenziali stabiliti dallo Statuto nazionale e dal
presente Statuto, le norme per l’esercizio dell’autonomia da parte delle Unioni
Provinciali e dei livelli locali.
2 - La Direzione regionale, su proposta del Segretario o di un quinto dei suoi
componenti, può istituire una o più commissioni dando ad esse mandato di
elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l’organizzazione e la
regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti di carattere politicoprogrammatico.
3 - La Direzione regionale è composta da 50 membri eletti, nel proprio seno,
dall’Assemblea regionale, con metodo proporzionale, nella prima riunione
successiva alla elezione dell’Assemblea stessa.
4 - Sono inoltre membri di diritto della Direzione regionale: il Segretario; il Vice
segretario ove nominato; il Presidente della Regione ove iscritto al PD; Il
Presidente dell’Assemblea regionale; il Tesoriere; il Presidente del Gruppo del PD
in Consiglio Regionale; i Segretari delle Unioni Provinciali; il Coordinatore
dell’organizzazione giovanile; la Coordinatrice della Conferenza permanente delle
donne; i candidati a Segretario regionale che abbiano conseguito un numero di
consensi non inferiore al cinque per cento nella consultazione aperta agli elettori.
Ove non eletti ai sensi del precedente comma 3, partecipano alla Direzione con
diritto di parola i Consiglieri del gruppo PD in Consiglio Regionale e i Parlamentari
nazionali ed europei eletti in Umbria.
Alle riunioni della Direzione partecipano altresì le persone invitate dal Segretario
regionale in relazione agli argomenti da trattare.
5 - La Direzione regionale è presieduta dal Segretario regionale, che la convoca
almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal
Segretario, se lo richiedono almeno un quinto dei suoi componenti.


Articolo 16
(Elezione diretta del Segretario e dell’Assemblea regionale)
1 - Il Segretario e l’Assemblea regionale sono eletti dagli elettori, con voto personale,
diretto e segreto. Nella elezione dell’Assemblea ogni elettore deve esprimere, a
pena di nullità, due preferenze, una per ogni genere.
2 - Possono essere candidati e possono sottoscrivere le candidature a Segretario
regionale e componente della Assemblea regionale solo gli iscritti in regola con i
requisiti di iscrizione, presenti nella relativa Anagrafe da almeno quattro mesi
prima della data di svolgimento delle elezioni.
3 - La procedura per l’elezione del Segretario e della Assemblea regionale prevede
due fasi: la prima riservata agli iscritti, la seconda aperta a tutti gli elettori.
La prima fase ha la finalità, attraverso il voto di tutti gli iscritti, di selezionare i
candidati alla carica di Segretario regionale da sottoporre al voto degli elettori e
quella di eleggere i delegati alla Convenzione regionale.
4 - La Convenzione regionale è composta dai membri dell’Assemblea regionale
uscente e da un pari numero di delegati eletti dalle Assemblee dei Circoli. A
questo scopo in ciascun Collegio viene eletto un numero di delegati pari a quello
dei propri eletti nell’Assemblea regionale.
La Convenzione regionale discute ed approfondisce i contenuti delle proposte
politico-programmatiche presentate da coloro che si sono proposti per la
candidatura a Segretario regionale; verifica il numero dei consensi ottenuti dai
candidati, anche ai fini della loro proclamazione.
5 - Sono ammessi alla competizione elettorale aperta a tutti gli elettori per l’elezione
del Segretario regionale i candidati che abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti
complessivamente espressi dagli iscritti.
6 - La data di elezione dell’Assemblea e del Segretario regionale, unitamente a quella
delle Assemblee territoriali e locali, sarà stabilita secondo le modalità previste
dallo Statuto nazionale.
7 - Le candidature a Segretario regionale vengono presentate in collegamento con
una o più liste di candidati a componente della Assemblea, sulla base di
piattaforme politico-programmatiche concorrenti. L’elettorato passivo è riservato
agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione al momento dell’indizione della
elezione e presenti nell’anagrafe degli iscritti da almeno quattro mesi prima del
giorno in cui sono fissate le elezioni. L’elettorato attivo è riconosciuto a tutte le
persone per le quali ricorrano le condizioni per essere registrate nell’Albo degli
elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.
8 - Se il Segretario regionale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato,
l’Assemblea regionale può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del
mandato ovvero deliberare lo scioglimento anticipato dell’Assemblea stessa. Se il
Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate
dall’Assemblea, l’Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte
restante del mandato, con la maggioranza assoluta dei componenti. A questo fine
il Presidente convoca l’Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla
presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura sia approvata
dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea, si procede a nuove
elezioni per il Segretario e per l’Assemblea.
9 - Le elezioni per il Segretario e per l’Assemblea regionale nonché per i delegati alla
Convenzione sono disciplinate da un Regolamento approvato dall’Assemblea
regionale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
Il Regolamento stabilisce le soglie minime necessarie per la sottoscrizione delle
candidature; stabilisce tempi e modalità di svolgimento delle riunioni dei Circoli,
delle Convenzioni provinciali e territoriali e della Convenzione regionale; stabilisce
il metodo in base al quale i seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti tra le
liste; stabilisce ogni altra norma finalizzata a tutelare la pari rappresentanza di
genere, la segretezza del voto, la regolarità dello scrutinio; prevede confronti
pubblici tra i candidati.
10 - Regolamenti per l’elezione degli organi dirigenti delle Unioni Provinciali e di quelli
locali sono approvati dalla Direzione regionale, previo parere della Commissione di
Garanzia.
11 - Qualora sia stata eletta una maggioranza assoluta di componenti l’Assemblea a
sostegno di un candidato Segretario, il Presidente dell’Assemblea regionale lo
proclama eletto all’apertura della prima seduta dell’Assemblea stessa; in caso
contrario il Presidente indice, in quella stessa seduta, una votazione di
ballottaggio, a scrutinio segreto, tra i due candidati collegati al maggior numero di
componenti l’Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto
il maggior numero di voti validamente espressi.


Articolo 17
(Elezione della quota umbra nell’Assemblea nazionale)
1 - Gli elettori del Partito Democratico dell’Umbria eleggono una quota di
rappresentanza diretta nell’Assemblea nazionale del partito ai sensi dell’Art. 4 del
comma 2 dello Statuto nazionale. Le operazioni di voto si svolgono unitamente
alla elezione del Segretario regionale della Assemblea regionale.
2 - La quota umbra di rappresentanza diretta nell’Assemblea nazionale viene eletta
sulla base di liste collegate ai candidati a Segretario regionale, con le modalità di
cui al Regolamento elettorale.




CAPO V
Collaborazione e coordinamento fra Unioni regionali


Articolo 18
(Coordinamento fra Unioni regionali)
1 - L’Assemblea regionale, su proposta del Segretario, può deliberare, con il voto
favorevole della maggioranza dei componenti, l’adesione ad organismi di
coordinamento con altre Unioni regionali del Partito Democratico, in condizioni di
reciproca parità e consentendo, al tempo stesso, alle limitazioni alla propria
autonomia eventualmente ritenute necessarie per la costituzione di tali organismi.
2 - Il Coordinamento promuove e indirizza le iniziative del partito sulle politiche
pubbliche di interesse comune alle regioni che ne sono partecipi, nonché sulle
questioni, i problemi e le decisioni che investono i loro territori, con riferimento
alle scelte compiute o da compiersi a livello nazionale e a livello comunitario
europeo, avvalendosi del contributo delle rappresentanze elettive del partito
presso il Parlamento nazionale ed europeo.
3 - Il Segretario regionale riferisce periodicamente alla Assemblea regionale in ordine
alle attività svolte dal Coordinamento.




CAPO VI
Scelta dei Candidati per le cariche istituzionali


Articolo 19
(Elezioni primarie del Partito Democratico)
1 - Il PD dell’Umbria assume il metodo delle primarie per la scelta dei candidati a
cariche istituzionali elettive come elemento fondamentale per la qualificazione
della propria rappresentanza e della propria proposta politica e per una dinamica
integrazione tra democrazia interna alle istanze del partito e partecipazione
diretta dei cittadini elettori.
2 - Possono partecipare alle elezioni primarie indette dal PD gli elettori già registrati
nell’Albo nonché quelli che lo richiedano al momento del voto.
3 - La selezione delle candidature per le cariche monocratiche avviene sempre con il
metodo delle primarie, mentre le candidature per le assemblee elettive vengono
definite attraverso le primarie nei casi in cui la legge elettorale non preveda il voto
di preferenza. Per quanto riguarda la selezione delle candidature nei collegi
uninominali per il Consiglio provinciale, l’Assemblea provinciale competente
stabilirà le modalità e procedure ritenute più opportune.
Nei casi in cui non sono previste primarie, la selezione delle candidature avviene
con forme di ampia consultazione democratica degli iscritti. Le primarie sono
disciplinate da un apposito Regolamento approvato con il voto favorevole della
maggioranza dei componenti della Assemblea del corrispondente livello
territoriale, nel rispetto dei principi indicati al comma successivo.
Il Regolamento stabilisce, tra l’altro:
a) gli organi responsabili per ricevere le proposte di candidatura e i criteri per
selezionarle;
b) le modalità con cui le candidature sono sottoposte, con metodo
democratico, alla approvazione di iscritti o elettori, in via diretta o
attraverso gli organi rappresentativi;
c) le modalità con cui viene deliberato l’eventuale ricorso alle primarie di
coalizione.
4 - Il Regolamento, di cui al comma precedente, dovrà rispettare i principi di:
a) uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;
b) rappresentanza paritaria tra donne e uomini;
c) pluralismo politico, nelle modalità riconosciute dallo Statuto nazionale;
d) ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;
e) rappresentatività sociale e politica dei candidati;
f) merito, che favorisca la selezione di candidati competenti, anche in relazione
ai diversi ambiti dell’attività istituzionale da svolgere e alle esperienze
realizzate;
g) pubblicità della procedura di selezione.
5 - La candidatura a Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente della Regione può
essere avanzata con il sostegno del dieci per cento dei componenti dell’Assemblea
del relativo livello territoriale, ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno
al tre per cento degli iscritti nello stesso ambito territoriale.
6 - Qualora il Sindaco, il Presidente di Provincia o della Regione uscenti, al termine del
primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, supportandola anche
con una rendicontazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, possono
essere presentate eventuali candidature alternative se ricevono il sostegno del
trenta per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale,
ovvero di un numero di sottoscrizioni pari almeno al quindici per cento degli
iscritti nello stesso ambito territoriale.
7 - Per i Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti la Direzione
provinciale potrà, su richiesta dell’Assemblea dell’Unione comunale, autorizzare la
selezione delle candidature con un metodo diverso dalle primarie.
8 - Le primarie per la scelta dei candidati a Sindaco, Presidente di Provincia,
Presidente della Regione si svolgono con il metodo della maggioranza relativa.
9 - Non si svolgono le elezioni primarie nel caso in cui, nei tempi e nei modi previsti
dal Regolamento, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di
selezione.




Articolo 20
(Primarie e accordi di coalizione)
1 - Il Partito Democratico privilegerà il metodo delle primarie anche nel contesto di
accordi pre-elettorali di coalizione con altre forze politiche in ambito regionale e
locale. Tuttavia riconosce che le concrete modalità di selezione dei candidati
comuni alla carica di Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente della Regione
dipenderanno dalle diverse situazioni locali e dagli effettivi contenuti dell’accordo
stipulato con gli altri partiti della coalizione.
2 - Nei casi in cui nell’ambito dell’accordo di coalizione tutti i partiti concordino
sull’opportunità di concretizzare la scelta del candidato con il metodo delle
primarie, i candidati comuni alla carica di Sindaco, Presidente di Provincia,
Presidente della Regione vengono selezionati mediante elezioni primarie aperte a
tutte le cittadine e i cittadini italiani che alla data delle elezioni abbiano compiuto
sedici anni, nonché con i medesimi requisiti di età, le cittadine e i cittadini di altri
Paesi in possesso del permesso di soggiorno, i quali al momento del voto
dichiarino di essere elettori della coalizione che ha indetto le primarie e devolvano
il contributo previsto dal Regolamento.
3 - Il Regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione, da concordare tra
tutti i sottoscrittori dell’accordo, dovrà stabilire le modalità per la presentazione
delle candidature e per la convocazione della consultazione, disciplinare la
competizione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni
e dovrà fissare modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle
operazioni di voto.
CAPO VII
Principi generali per le candidature e gli incarichi


Articolo 21
(codice etico)
1 - Non sono ammessi al PD, in qualità di iscritti ed elettori, né possono essere
candidati dal partito a cariche istituzionali coloro che risultino in contrasto con le
disposizioni del codice etico.
Articolo 22
(incandidabilità e incompatibilità)
1 - Gli iscritti al PD non possono ricoprire una carica monocratica di governo o far
parte di un organo esecutivo collegiale per più di due mandati pieni consecutivi o
per un arco temporale equivalente.
2 - Non è ricandidabile da parte del PD, nella stessa assemblea elettiva, chi ha
ricoperto la carica di componente delle assemblee elettive nei comuni con
popolazione sopra i 15.000 abitanti, nelle Provincie e nella Regione per la durata
di due mandati.
3 - Il computo dei mandati ai fini della candidabilità matura sul piano soggettivo nei
confronti di ciascun iscritto al PD, ed ha effetto indipendentemente dalla data di
adesione al partito stesso.
4 - Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere
deliberate dall’assemblea del livello territoriale corrispondente, con la
maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, sulla base delle richieste
avanzate da ogni singolo interessato e sulla base di una relazione che evidenzi in
maniera analitica il contributo fondamentale che, in vista dell’esperienza
politico-istituzionale, delle competenze e delle capacità di lavoro, il soggetto per
il quale viene richiesta la deroga potrà dare nel successivo mandato attraverso
l’esercizio della specifica carica in questione.
Le eventuali deroghe inerenti le candidature al Consiglio Regionale sono di
competenza dell’Assemblea regionale del PD.
5 - La deroga potrà essere concessa per un numero di casi, non superiore, nella
stessa elezione, al 10% degli eletti del PD nella corrispondente tornata elettorale
precedente. La carica monocratica regionale non è computata nella suddetta
quota del 10% di deroghe.
Per i Comuni con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti, l’Assemblea
dell’Unione comunale potrà tenere in considerazione il limite di un terzo.
6 - La deliberazione delle eventuali deroghe dovrà essere assunta dalle Assemblee
competenti prima del termine stabilito dal Regolamento delle primarie per la
presentazione delle candidature alle primarie stesse.
7 - Il rispetto del limite del numero di mandati, con riferimento alla partecipazione
ad organi esecutivi collegiali fa riferimento alla responsabilità dei capi degli
esecutivi stessi in sede di nomina e agli interessati in sede di accettazione.
8 - Gli iscritti al PD non possono far parte contemporaneamente di più di una
assemblea elettiva e di un organo esecutivo, tranne i casi in cui sia strettamente
richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte. In tali casi l’interessato
rinuncia al settantacinque per cento delle indennità spettanti per l’incarico
istituzionale aggiuntivo. Gli iscritti al PD non possono altresì far parte di organi
esecutivi e di consigli di amministrazione di aziende a partecipazione pubblica.
9 - Nessuno potrà far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito
Democratico
Articolo 23
(Doveri degli eletti e degli amministratori)
1 - Gli eletti e gli amministratori si impegnano a collaborare lealmente con gli altri
esponenti del Partito Democratico per affermare le scelte programmatiche e gli
indirizzi politici comuni.
2 - Gli eletti e gli amministratori nelle istituzioni hanno il dovere di contribuire al
finanziamento del partito versando alla tesoreria del livello territoriale
corrispondente una quota dell’indennità e degli emolumenti derivanti dalla
carica ricoperta, nella percentuale stabilita dal Regolamento finanziario. Gli eletti
e i nominati che non siano in regola, in tutto o in parte, con il pagamento della
contribuzione prevista in virtù del ruolo da essi ricoperto, non possono essere
candidati o nominati ad alcun incarico sia di natura istituzionale che interno al
partito.
3 - Gli eletti e gli amministratori hanno il dovere di:
- rendere conto periodicamente agli elettori ed agli iscritti della loro attività,
anche attraverso il Sistema informativo per la partecipazione;
- partecipare ai forum tematici relativi agli argomenti rilevanti per la loro
attività istituzionale e agli incontri organizzati da iscritti ed elettori;
- adottare altre modalità di coinvolgimento degli iscritti e degli elettori nella
elaborazione di proposte e indirizzi in relazione alle questioni più rilevanti da
trattare nell’esercizio del loro mandato.
4 - I Sindaci, i Presidenti di Provincia e il Presidente della Regione eletti nelle liste
del PD, gli Assessori nominati nella Giunta regionale e in quelle provinciali e
comunali, nonché i membri del Parlamento nazionale ed europeo eletti nella
regione, si impegnano ad una rendicontazione sociale al termine del mandato
che dia conto dell’attività svolta e dei risultati conseguiti per la comunità,
prevedendo forme di partecipazione della cittadinanza attraverso strumenti di
comunicazione idonei a consentire una valutazione partecipata sul proprio
operato.
5 - I Gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive sono tenuti ad
approvare e a rendere pubblico un Regolamento che disciplina la loro attività, e
un resoconto annuale che contenga le informazioni relative all’espletamento
del mandato (presenze e assenze alle riunioni, rendicontazione sulle attività e
iniziative: proposte di legge, mozioni, interpellanze, ecc.).
6 - Gli iscritti che ricoprono cariche istituzionali hanno il dovere di comunicare alla
Commissione di garanzia del livello territoriale competente l’adempimento
degli obblighi previsti dalla legge in relazione alla pubblicità della situazione
patrimoniale e reddituale, allegando la relativa documentazione.
7 - Gli eletti hanno il dovere di comunicare alla Commissione di garanzia del livello
territoriale competente l’ammontare delle spese elettorali sostenute e le
relative fonti di finanziamento.


Capo VIII
Strumenti per la partecipazione, l’elaborazione del programma e la formazione politica


Articolo 24
(Forum tematici)
1 - I Forum tematici sono strumenti di democrazia partecipativa, volti a realizzare, su
tematiche di comune interesse, occasioni e luoghi di libera discussione,
partecipazione alla vita pubblica, coinvolgimento dei cittadini nella elaborazione di
proposte programmatiche. I Forum producono altresì materiali e indicazioni che
concorrono al processo elaborativo e decisionale e all’iniziativa politica del Partito
Democratico.
2 - I Forum tematici possono essere attivati sia a livello regionale, sia in
corrispondenza degli altri livelli territoriali del partito; possono essere altresì
attivati anche in corrispondenza di forme collaborative tra più Unioni Comunali,
con riferimento a temi specifici di interesse sovracomunale.
L’attivazione dei Forum può avvenire, su iniziativa di almeno venti cittadini,
elettori o iscritti, o su iniziativa dei responsabili delle aree e dei settori tematici del
partito ai vari livelli, con deliberazione della Direzione del livello territoriale
corrispondente.
3 - L’attivazione e il funzionamento dei Forum nonché le relazioni collaborative tra i
Forum e i corrispondenti organi del partito, sono disciplinati da un Regolamento
approvato dalla Direzione regionale.
4 - Il materiale audio-video ed i documenti prodotti dai Forum sono pubblici ed
accessibili a tutti e non sono oggetto di diritto d’autore.


Articolo 25
(Conferenza programmatica)
1 - Ogni anno il Partito Democratico dell’Umbria indice la propria Conferenza
programmatica, secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento
approvato dall’Assemblea regionale.
2 - I temi oggetto della Conferenza vengono stabiliti dalla Direzione regionale su
proposta del Segretario. Qualora sui temi oggetto della Conferenza annuale siano
attivi Forum tematici, dovrà essere ricercata la loro collaborazione.
3 - Sui temi prescelti, il Segretario e la Direzione regionale presentano, entro il
termine previsto dal Regolamento di cui al comma 1, documenti di sintesi da
porre alla base della discussione in tutte le articolazioni organizzative del partito,
tra gli iscritti e gli elettori.
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4 - Successivamente si riuniscono le Assemblee provinciali per discutere dei temi
oggetto della Conferenza; su ciascuno di essi possono approvare specifiche
risoluzioni.
5 - L’Assemblea regionale si riunisce entro il termine previsto dal Regolamento per
deliberare su ciascuno dei temi oggetto della Conferenza, tenendo conto del
dibattito svoltosi nel partito e delle risoluzioni approvate dalle Assemblee
provinciali.


Articolo 26
(Partecipazione dei giovani e organizzazione giovanile)
1 - Il Partito Democratico dell’Umbria riconosce nella partecipazione dei giovani un
valore irrinunciabile per la propria attività e iniziativa politica, ed in tal senso
opera affinché tale partecipazione sia favorita e sostenuta.
2 - Il PD dell’Umbria riconosce al proprio interno l’organizzazione giovanile
dell’Umbria, costituita con le modalità previste dallo Statuto nazionale del PD e
dalla “Carta di cittadinanza” e dotata di un proprio Statuto e di propri organismi
dirigenti.
3 - All’organizzazione giovanile è riconosciuta autonomia di elaborazione politica e il
diritto–dovere di concorrere ai processi decisionali del partito. A tal fine ne è
incoraggiata la rappresentanza nelle assemblee elettive e negli organi dirigenti a
tutti i livelli. Il coordinatore dell’organizzazione giovanile è membro di diritto della
Direzione e viene invitato alle riunioni dell’Esecutivo del Partito al livello
corrispondente.


Articolo 27
(Conferenza permanente delle donne)
1 - Della Conferenza permanente delle donne fanno parte le iscritte e le elettrici che
ne condividano le finalità.
2 - La Conferenza è un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione
del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di
elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi
specifici.
3 - Le forme organizzative della Conferenza, che può essere articolata nei diversi
livelli territoriali, sono disciplinate da un Regolamento approvato dalla
maggioranza assoluta delle donne che vi aderiscono.


Articolo 28
(Referendum interno)
1 - E’ indetto un Referendum interno qualora ne facciano richiesta il Segretario
regionale, o il trenta per cento dei componenti dell’Assemblea regionale, ovvero il
tre per cento degli iscritti.
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2 - La proposta di indizione del Referendum deve indicare: a) la specifica
formulazione del quesito; b) la natura deliberativa o consultiva del referendum
stesso; c) se la partecipazione è aperta a tutti gli elettori o soltanto agli iscritti.
3 - Il Referendum è indetto dal Presidente dell’Assemblea regionale, previo parere
della Commissione regionale di garanzia, sulla base di apposito Regolamento
approvato dalla Direzione regionale.
4 - La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza
dei voti validi.
5 - Il referendum può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica ed alla
organizzazione del PD dell’Umbria. Se il referendum è deliberativo la decisione
assunta è definitiva e non è soggetta a referendum per due anni.
6 - Le norme dello Statuto non sono soggette a referendum.


Articolo 29
(Attività culturale e formazione politica)
1 - Il PD promuove, sostiene e organizza attività culturali per la promozione e la
diffusione di una cultura politica attenta ai valori democratici e per la formazione
della classe dirigente.
2 - A questo scopo, il PD stabilisce rapporti di collaborazione con una molteplicità di
istituti e centri di studio, Università, Fondazioni, Associazioni culturali, comprese
quelle di cui al successivo Art. 30, nel rispetto e nella ricerca del pluralismo delle
opinioni e degli orientamenti, privilegiando il conseguimento di elevati standard di
qualità dell’offerta culturale e formativa.
3 - Il PD promuove la costituzione, sotto forma di Associazione o di Fondazione, di un
centro regionale di formazione culturale e politica, come sede di confronto, di
elaborazione e di coordinamento e come strumento di formazione alla politica dei
cittadini, dei giovani, dei dirigenti del partito, degli amministratori pubblici, per
accrescere consapevolezza e opportunità in tutte le persone che desiderano
condividerne i valori e le aspirazioni ideali.


Articolo 30
(Rapporti di collaborazione con Associazioni, Fondazioni e
altre organizzazioni a carattere politico e culturale)
1 - Il PD dell’Umbria stabilisce rapporti di collaborazione e patti federativi con
Associazioni, Fondazioni e/o altre organizzazioni a carattere politico e culturale e
senza fini di lucro operanti sul territorio regionale.
2 - Il PD riconosce tali Associazioni, Fondazioni e organizzazioni quali strumenti di
democrazia partecipativa per il più ampio confronto culturale e per l’elaborazione
politico-programmatica sul territorio.
3 - I rapporti di collaborazione con tali organismi sono disciplinati da apposito
regolamento approvato dalla Direzione regionale.
Capo IX
Procedure e organi di garanzia


Articolo 31
(Commissioni di garanzia)
1 - La Commissione regionale di garanzia e, nel proprio ambito, le Commissioni
territoriali:
a) vigilano sulla corretta interpretazione e applicazione del Codice etico, dello
Statuto nazionale, del presente Statuto nonché delle disposizioni emanate
sulla base dello stesso;
b) adottano pronunce sul rispetto di tali disposizioni da parte degli iscritti e degli
organi del partito;
c) decidono su dubbi o contrasti sulle attribuzioni dei diversi organi del partito;
d) vigilano sul Sistema informativo per la partecipazione;
e) controllano la correttezza delle consultazioni primarie e delle elezioni degli
organi del partito.
2 - I componenti delle Commissioni di garanzia ai diversi livelli sono scelti fra gli
iscritti del Partito Democratico di riconosciuta competenza ed indipendenza.
3 - L’incarico di componente di una delle Commissioni di garanzia è incompatibile con
l’appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico. Durante lo
svolgimento del proprio mandato, ai componenti le Commissioni di garanzia è
fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al
Partito Democratico nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi
incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il
componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura presentata
non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini
del raggiungimento del numero di firme richiesto.
4 - I componenti delle Commissioni di garanzia sono eletti dall’Assemblea del
rispettivo livello territoriale con il metodo del voto limitato. Durano in carica
quattro anni ed i loro componenti non possono essere confermati oltre un
secondo mandato. La Commissione regionale è composta da cinque membri.
5 - Ciascuna Commissione di garanzia elegge al suo interno un Presidente, che dura in
carica quattro anni.
6 - Con Regolamento approvato dalla Direzione regionale sono stabilite le sanzioni
che derivano dalla violazione delle norme del presente Statuto e le modalità per la
loro deliberazione. Esso disciplina altresì le modalità di convocazione e
svolgimento delle sedute delle Commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle
decisioni nonché di eventuale pubblicità delle stesse.


Articolo 32
(Ricorsi)
1 - Ciascun elettore o iscritto può presentare ricorso alla Commissione di garanzia
competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e delle altre
disposizioni che regolano la vita e la democrazia interna del partito. Con il
Regolamento di cui all’Art. 31, comma 6, sono disciplinate le modalità di
presentazione dei ricorsi nonché i casi di inammissibilità degli stessi. Il medesimo
Regolamento stabilisce altresì i tempi per la definizione dei ricorsi stessi e per la
comunicazione del loro esito ai presentatori.
2 - Le Commissioni di garanzia deliberano sui ricorsi inerenti alle elezioni ed al
corretto funzionamento degli organi dei rispettivi livelli territoriali.
3 - Nel caso in cui una questione sottoposta all’esame della Commissione regionale
attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all’interpretazione di
disposizioni per le quali è necessario garantire un’applicazione uniforme a livello
nazionale, la Commissione stessa può sottoporre la questione alla Commissione
nazionale, secondo quanto previsto nell’art.41, ultimo comma, dello Statuto
nazionale.
4 - Allo stesso criterio ci si dovrà attenere nel rapporto tra Commissioni di Unione
provinciale e Commissione regionale.


Articolo 33
(Tenuta degli albi e loro pubblicità)
1 - Le funzioni inerenti alla tenuta e all’aggiornamento dell’Anagrafe degli iscritti e
dell’Albo degli elettori, nonché alla vigilanza sull’uso corretto dei relativi dati, sono
esercitate dalle Commissioni di garanzia secondo quanto stabilito dal regolamento
di cui all’art.42, comma 1 dello Statuto nazionale.
2 - Il medesimo Regolamento stabilisce le forme della pubblicità dei dati relativi agli
iscritti e agli elettori oltre che le modalità di utilizzo dei dati nel rispetto della
normativa sulla protezione dei dati personali.
Capo X
Principi della gestione finanziaria


Articolo 34
(Tesoriere e Comitato di tesoreria)
1 - Il Tesoriere viene eletto dalla Assemblea regionale con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Segretario che lo
sceglie fra persone che presentino i requisiti di onorabilità previsti per gli
esponenti aziendali delle banche, e di professionalità maturata attraverso
esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto.
2 - Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un
mandato.
3 - Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il
Segretario nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva
convocazione dell’Assemblea regionale.
4 - Il Tesoriere cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del
partito compresa la gestione del personale.
5 - Il Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica,
patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di
economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario.
6 - Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del partito per tutti gli atti inerenti alle
proprie funzioni.
7 - Il Tesoriere dell’Unione regionale è coadiuvato nel suo lavoro da un Comitato di
tesoreria.
8 - Il Comitato di tesoreria regionale è composto dal Tesoriere che lo presiede e da
altri quattro membri eletti dalla Assemblea regionale su proposta del tesoriere
d’intesa con il Segretario regionale.


Articolo 35
(Collegio dei revisori)
1 - L’Assemblea regionale può nominare un Collegio dei revisori composto di tre
membri effettivi indicandone il Presidente. Nomina anche due revisori supplenti. I
revisori effettivi, come quelli supplenti, debbono essere scelti tra soggetti in
possesso delle necessarie competenze tecniche.
2 - Il Collegio dei revisori accerta la regolare tenuta della contabilità, esprime parere
preventivo di congruità e di corrispondenza alle reali disponibilità economicofinanziarie
dei bilanci preventivi, verifica le risultanze e la correttezza dei
rendiconti consuntivi.
3 - I revisori restano in carica quattro anni e possono essere rinominati solo per un
altro mandato.


Articolo 36
(Finanziamento)
1 - Gli iscritti al PD hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche
del partito con una quota annuale di iscrizione.
2 - Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di
legge, dalle quote annuali di iscrizione, dalle erogazioni liberali degli eletti e degli
amministratori pubblici, dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di
autofinanziamento, nonché dai proventi delle “Feste” organizzate dal Partito
Democratico.
3 - Il Partito Democratico dell’Umbria e i livelli territoriali ricevono le risorse previste
dalla legge per il finanziamento delle campagne elettorali.
4 - La struttura organizzativa regionale, le Unioni provinciali e le articolazioni locali
del partito hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna struttura
organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa
posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.


Articolo 37
(Bilancio)
1 - Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione dello stato patrimoniale e del
conto economico del partito, corredati da una relazione sulla gestione. Nella
redazione di tali documenti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate
dal Codice Civile per il bilancio e la relazione sulla gestione delle società per azioni.
2 - Entro il 30 settembre di ogni anno il Tesoriere sottopone al Collegio dei Revisori il
bilancio preventivo per l’anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto
all’approvazione della Direzione regionale entro il successivo 30 novembre.
3 - Entro il 31 maggio di ogni anno la Direzione regionale approva il bilancio riferito
alla gestione dell’anno precedente.
4 - I bilanci vengono pubblicati nel sito del Partito Democratico del livello territoriale
competente, entro venti giorni dalla loro approvazione da parte della Direzione
Regionale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dal Collegio dei
revisori.


Articolo 38
(Regolamento finanziario)
1 - Il Regolamento finanziario è approvato dalla Assemblea regionale.
2 - Il Regolamento finanziario disciplina le attività economiche e patrimoniali del
partito, la ripartizione delle risorse derivanti da disposizioni di legge e trasferite al
Partito Democratico dell’Umbria, definisce i rapporti con le Unioni provinciali, e il
sostegno finanziario obbligatorio degli eletti e degli amministratori pubblici alle
attività politiche del Partito Democratico.
3 - Le norme contenute nel Regolamento finanziario sono impegnative al pari delle
norme statutarie.
Capo XI
Disposizione transitorie e finali


Articolo 39
(Revisioni dello Statuto)
1 - Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall’Assemblea regionale con il
voto della maggioranza assoluta dei componenti.
2 - Sono sottoposte all’esame e al voto le proposte di modifica che siano state
sottoscritte da almeno il 15% dei componenti.


Articolo 40
(Regolamenti)
1 - Entro sei mesi dalla approvazione del presente Statuto l’Assemblea regionale
adotta i regolamenti ad essa demandati. Tutti i regolamenti vengono approvati
con la maggioranza dei voti degli aventi diritto.
2 - Il Regolamento per le elezioni primarie di cui all’Art. 18 del presente Statuto, è
approvato dalla Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza
degli aventi diritto, entro il 31 ottobre 2008.


Articolo 41
(Diritti dei fondatori)
1 - Fino al 31 dicembre 2009 i diritti riconosciuti agli iscritti dal presente Statuto sono
esercitati anche da tutti gli elettori e le elettrici che hanno partecipato alle elezioni
primarie per la costituzione dei Circoli e delle Unioni Comunali in Umbria e svoltesi
nei mesi di gennaio e febbraio 2008.


Articolo 42
(Regime transitorio degli organi)
1 - Gli organi in carica, al momento dell’entrata in vigore del presente Statuto,
esercitano le proprie funzioni fino alla scadenza stabilita, sulla base di quanto
previsto dallo Statuto nazionale e dal dispositivo finale dell’Assemblea
costituente.
2 - Alla prima elezione della Direzione regionale si procede con le seguenti regole:
– le liste dei candidati sono trasmesse alla presidenza della Assemblea entro le
48 ore precedenti la data e l’ora fissata per l’inizio della riunione della
Assemblea regionale;
– ogni lista deve essere composta, con alternanza di genere, da non più di 50
candidati;
– il riparto dei seggi si effettua con metodo proporzionale ai voti ottenuti da
ciascuna lista.